Vi segnaliamo che da oggi, 03/08/2026, trovano applicazione i “nuovi” obblighi di integrazione energetica negli edifici, recentemente introdotti dal D. Lgs. n. 5/2026.
Detto decreto, in attuazione della Direttiva UE 2023/2413 (nota come “RED III”), ha modificato l’Allegato III del D. Lgs. n. 199/2021, estendendo l’obbligo di copertura minima dei consumi energetici tramite fonti rinnovabili, già previsti per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, anche alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e agli interventi di rifacimento dell’impianto termico.
Le definizioni di «ristrutturazione importante» di primo e di secondo livello sono contenute nell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005 e nell’Allegato 1, punto 1.1.4, del DM 28.10.2025, recante l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
In breve, per «ristrutturazione importante» si devono intendere tutti quei lavori, in qualunque modo denominati (es. manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo…), eseguiti su un edificio esistente che insistono su oltre il 25 per cento sulla superficie dell’involucro dell’intero edificio.
Per essere qualificato come ristrutturazione importante di primo livello, l’intervento deve interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio, con applicazione dei requisiti di prestazione energetica all’intero edificio.
Per essere qualificato come ristrutturazione importante di secondo livello, invece, l’intervento deve interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva, con riferimento dei requisiti di prestazione energetica alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni, quote e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica.
Per concludere, l’attuale disciplina dispone che, gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti oggetto degli interventi di cui sopra, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 03/08/2026, devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto di determinate quote di copertura minime mediante l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
- per gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e quella estiva;
- per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e quella estiva;
- per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello e per gli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico deve essere garantita la copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
La sezione D dell’Allegato III del D. Lgs. n. 199/2021 prevede, inoltre, che l’applicazione di detti obblighi possa essere esclusa in caso di «impossibilità tecnica» o non convenienza economica. Tali circostanze devono essere adeguatamente documentate dal progettista in una relazione tecnica, nella quale dimostri di aver valutato tutte le diverse soluzioni tecnologiche disponibili.
Lo Studio rimane come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
Cordiali saluti
(Avv. Nellina Pitto) (Avv. Emma Vannelli)

