Vi segnaliamo che in data 31.10.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 159/2025, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».
Il provvedimento è entrato in vigore già dalla data della sua pubblicazione ed è intervenuto sulla disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, apportando modifiche ed innovazioni al Testo Unico (TUSL – D. Lgs. n. 81/2008) ed alle norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.
Richiamiamo di seguito le principali novità.
Appalto e subappalto: patente a crediti e controlli
- La sanzione minima prevista per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano in cantieri temporanei o mobili in mancanza di patente a crediti o documento equivalente passa da 6.000,00 € a 12.000,00 €.
- Sempre le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto pubblico o privato e negli ulteriori ambiti a rischio elevato (che saranno individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) saranno tenute, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 159/2025, a dotare i propri dipendenti di una “tessera di riconoscimento” (badge), anche in formato digitale, recante un codice univoco anticontraffazione. Le modalità operative saranno definite con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del medesimo DL 159/2025.
- La decurtazione dei punti adesso avviene al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza e non più a seguito di un provvedimento definitivo. A partire dal 01.01.2026, sarà prevista la decurtazione di 5 punti per ogni violazione relativa all’impiego di lavoratori irregolari, indipendentemente dalla durata dello stesso.
- La notifica preliminare di cui all’art. 99 TUSL, da inviare all’AUSL, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti e, in caso di lavori pubblici, alla Prefettura per segnalare la presenza del cantiere adesso deve indicare anche le imprese che operano in subappalto.
- L’attività di vigilanza dell’INL si concentrerà in maniera prioritaria nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
Sorveglianza e orario di lavoro
- Le visite mediche periodiche di cui all’art. 20 del TUSL, adesso devono essere computate nell’orario di lavoro. Fanno eccezione soltanto quelle compiute in fase pre-assuntiva.
- La prevenzione delle condotte violente e delle molestie, incluse quelle di genere, viene equiparata alle altre misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 TUSL. In tal modo, le condotte violente e moleste non hanno più rilievo solo discriminatorio, ma assumono la qualifica di rischio lavorativo da prevenire e gestire.
Formazione e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- INAIL promuoverà percorsi formativi specifici nei settori ad alta incidenza infortunistica, quali ad esempio quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti.
- INAIL promuoverà, inoltre, interventi di sostegno rivolti alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
- Sono rafforzati i requisiti di sicurezza per i «lavori in quota».
- Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali, adotterà delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
Lo Studio resta naturalmente a disposizione per fornire assistenza e ulteriori chiarimenti, anche in vista della conversione in legge del Decreto, che potrebbe portare a qualche modifica del testo attuale.
(Avv. Giampiero Pino) (Avv. Emma Vannelli)

