Novità del Decreto-Legge 116/2025 in materia ambientale e responsabilità delle imprese

Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 116 del 2025, che introduce nuove regole per combattere con maggiore efficacia le attività illegali nel settore dei rifiuti.

Si tratta di un intervento che segna un cambiamento importante, perché molte condotte che prima erano considerate contravvenzioni, ossia violazioni di lieve entità, ora vengono trattate come veri e propri delitti, con pene più severe e, soprattutto, facendo venire meno la possibilità di accedere alla definizione in via amministrativa degli illeciti e alla conseguente estinzione del reato.

Il Decreto riguarda da vicino anche le imprese, perché modifica la disciplina che stabilisce quando una società può essere chiamata a rispondere per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio in materia ambientale. Le novità principali sono due. Da un lato vengono rese più dure le sanzioni già esistenti, dall’altro si amplia il numero dei reati che possono far nascere la responsabilità dell’azienda. Oltre a quelli già previsti, entrano ora nel sistema anche il nuovo reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, quello di abbandono di rifiuti pericolosi, la combustione illecita di rifiuti, l’impedimento dei controlli ambientali, l’omessa bonifica dei siti inquinati e il traffico organizzato di rifiuti.

Per le imprese questo significa che, in caso di condanna, oltre alle sanzioni pecuniarie possono essere applicate misure molto gravose che incidono direttamente sulla possibilità di continuare ad operare. Le conseguenze più pesanti possono consistere nella sospensione o nella chiusura dell’attività, nella revoca delle autorizzazioni necessarie a operare, nell’esclusione da finanziamenti e agevolazioni, nel divieto di avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Il Decreto-Legge introduce una ulteriore una novità di grande rilievo per le imprese: il titolare dell’impresa è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del reato ambientale, comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.

Non è più sufficiente che l’imprenditore si limiti a organizzare l’attività: egli deve anche garantire un controllo effettivo e costante su tutta la filiera della gestione dei rifiuti. Infatti, accanto alle tradizionali ipotesi di concorso, l’omessa vigilanza diventa fonte di responsabilità penale autonoma, con la conseguenza che il titolare non può più giustificarsi invocando l’estraneità rispetto a condotte illecite commesse dai propri dipendenti o collaboratori. A ciò si aggiunge, anche in questo caso, l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dalla normativa sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche, rafforzando così il principio secondo cui la prevenzione dei reati ambientali passa attraverso un sistema di vigilanza attiva e strutturata da parte del vertice aziendale.

Tale nuovo principio diventa di fondamentale importanza in caso di appalti e subappalti. Durante lo svolgimento di tali contratti, infatti, gli imprenditori del settore dovranno prestare un’attenzione sempre maggiore al controllo delle procedure adottate dalle imprese con cui instaurano rapporti.

È quindi evidente, in definitiva, che le aziende saranno chiamate ad aggiornare i propri sistemi interni di controllo e organizzazione per ridurre al minimo il rischio di comportamenti illeciti. Sarà necessario rivedere i modelli organizzativi già adottati, adeguarli alle nuove regole, rafforzare i controlli e formare il personale. Solo così sarà possibile evitare non soltanto le sanzioni economiche, ma anche quelle interdittive che potrebbero compromettere la continuità dell’attività d’impresa.

Lo Studio resta naturalmente a disposizione per fornire assistenza e ulteriori chiarimenti, anche in vista della conversione in legge del Decreto, che potrebbe portare a qualche modifica del testo attuale.

(Avv. Giampiero Pino)                                                          (Avv. Andrea Giorgi)

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