Con la Sentenza n. 25781 dello scorso 25 settembre, la Corte di Cassazione, ha confermato il principio di diritto in forza del quale gli utili di una s.r.l. accantonati a riserva e non distribuiti ai soci lavoratori non concorrono a formare la base imponibile contributiva e pertanto sugli stessi non saranno dovuti i contributi Inps.
La pronuncia che chiude una vicenda giudiziaria dalla Studio intrapresa nel 2021, per conto di un cliente socio lavoratore di una s.r.l. dapprima dinanzi al Tribunale del Lavoro di Arezzo, poi in Corte di Appello a Firenze, e infine, approdata a Roma dinanzi al massimo grado di giudizio, ha confermato in pieno la tesi difensiva sostenuta per conto del contribuente, con effetti sia sui contributi già versati, che sui futuri oneri contributivi.
Tale pronuncia, infatti, apre la possibilità per il socio lavoratore, che abbia versato negli anni contributi calcolati anche su utili accantonati, di ottenere dall’Inps un rimborso delle somme versate in eccedenza.
La questione riteniamo abbia anche riflessi immediati sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F. per l’anno di competenza 2025, al fine di evitare, già dalla prossima scadenza di novembre 2026, il pagamento di eventuali contributi Inps non dovuti.
Lo Studio, infine, resta a disposizione per una disamina di ogni singola situazione interessata dalla vicenda, con particolare riferimento a quanto è necessario fare al fine di avviare la richiesta di rimborso di quanto pagato negli anni precedenti a titolo di contributi INPS.
Distinti saluti.
(Avv. Giampiero Pino) (Avv. Eleonora Lepri)

