Vi segnaliamo che, con la circolare n. 38/2023 del 04.09.2023, il Segretario Generale del Ministero della Cultura, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia, ha aggiornato il concetto di “volume”, rilevante ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica postuma in quei pochi casi in cui è consentito.
Diversamente da quanto affermato nella precedente circolare n. 33/2009, secondo questa nuova definizione il “volume” comprenderebbe “qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici”, escludendo così aprioristicamente la possibilità di sanatoria paesaggistica per qualsiasi intervento astrattamente riconducibile a tale ampio concetto.
A parere degli scriventi tale nuovo orientamento del Ministero origina ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, forieri di responsabilità per gli operatori del settore, rischiando di escludere a priori la sanatoria anche di opere e/o manufatti minori e privi di reale impatto ambientale.
Non si può invece prescindere da una analisi caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche oggettive dell’intervento e della sua effettiva incidenza sul paesaggio.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio come noto non definisce i ridetti concetti di “volume” e/o di “superficie utile”, quindi tale lacuna va colmata attraverso una complessa interpretazione che tenga conto, quale parametro esegetico, anche della pertinente disciplina edilizia.
Tale delicata operazione richiede sia competenze tecniche che giuridiche e una corretta applicazione dei criteri di interpretazione delle leggi e dei principi che regolano la gerarchia delle fonti del diritto.
Ebbene, la circolare in commento non è una fonte del diritto, ma fornisce solo un indirizzo, che non è vincolante, nè cogente, neppure per gli Uffici e/o Organi ai quali è rivolta.
Tra le fonti, si ricorda, invece, il Regolamento (D.P.R. n. 31/2017), con cui sono stati individuati una serie di interventi privi di rilevanza paesaggistica e quindi esclusi dall’obbligo di autorizzazione (art.2- Allegato A) e/o di opere minori soggette ad autorizzazione semplificata (art.3- Allegato B).
Da richiamare è, inoltre, la legislazione statale e regionale in materia urbanistico-edilizia che ha disciplinato i c.d. “parametri unici” (Regolamento edilizio – tipo e Regolamento regionale D.P.G.R. n.39/R del 2018), per uniformare definizioni e concetti in tutto il territorio nazionale ed evitare disparità di trattamento. Tale normativa contempla espressamente le nozioni tecniche di “volume” e di “superficie utile”.
Al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia edilizia si dovrebbe fare riferimento anche in sede di accertamento della compatibilità paesaggistica, come statuito recentemente dal Consiglio di Stato, proprio per prevenire soluzioni contrastanti e/o paradossali.
Altrimenti, uniformandosi acriticamente alla circolare in esame si rischia di considerare “volumi” anche interventi che, in applicazione della citata normativa, potrebbero non avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico e/o edilizio.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, Vi auguriamo un sereno Natale.
Cordiali saluti.
(Avv. Nellina Pitto) (Avv. Giampiero Pino) (Dott.ssa Emma Vannelli)