NOVITÀ DELLA LEGGE N. 182/2025 IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EDILIZIA

Vi segnaliamo che in data 03.12.2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 182/2025, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese».

Il provvedimento entrerà in vigore il 18.12.2025.

Richiamiamo di seguito le principali novità in tema di procedimenti amministrativi e in materia urbanistica-edilizia.

Quanto ai primi, in via generale, modificando l’art. 21-novies della Legge n. 241/1990, la nuova Legge riduce, da dodici mesi a sei mesi, il termine entro il quale l’Amministrazione può esercitare il proprio potere di annullamento d’ufficio in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi.

Quanto alla materia urbanistica-edilizia, la Legge n. 182/2025 interviene sul procedimento di rilascio del permesso di costruire relativo ad immobili vincolati, introducendo un’ipotesi di silenzio-assenso, finora totalmente escluso.

Nella disciplina attuale, in vigore fino al 18.12.2025, la sola presenza di un vincolo sull’immobile impedisce la formazione tacita del permesso di costruire, anche nel caso in cui siano già stati ottenuti l’autorizzazione, il nulla osta o l’atto di assenso richiesto dalla normativa di settore (paesaggistica, idrogeologica, culturale). In questi casi è quindi sempre previsto il transito dalla conferenza di servizi, di cui agli artt. 14 e ss della Legge n. 241/1990.

La nuova Legge, modificando l’art. 20, comma 8, DPR n. 380/2001, prevede invece che, quando il richiedente abbia già ottenuto e allegato alla domanda di permesso di costruire tutti gli atti formali di autorizzazione, nulla osta o di assenso rilasciati dalle Autorità preposte alla tutela dei vincoli, riferiti agli stessi elaborati progettuali oggetto della domanda e ancora in corso di validità, lo stesso permesso di costruire si può formare per silenzio-assenso, decorsi i termini ordinari senza risposta da parte del Comune.

Pertanto, da una prima lettura della norma modificata, sembrerebbe che il Legislatore abbia voluto distinguere due diverse fattispecie:

  • Se il richiedente non ha ancora ottenuto l’autorizzazione, il nulla osta o l’atto di assenso richiesti dalla normativa di settore, si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore e quindi si transita dalla conferenza di servizi;
  • Se il richiedente ha già ottenuto in via preventiva l’autorizzazione, il nulla osta o l’atto di assenso richiesti dalla normativa di settore, può operare il silenzio-assenso.

Sul punto si segnala che la nuova norma sopra richiamata si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale di recente formazione (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2995/2023).

La Legge n. 182/2025 interviene, inoltre, sulla disciplina dei dehors.

In primo luogo, è previsto che tutte le autorizzazioni e concessioni temporanee di suolo pubblico rilasciate ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, restino valide fino al 30.06.2027, anziché fino al 31.12.2025.

In secondo luogo, la nuova Legge concede al Governo termine, fino al 31.12.2026, per emanare un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata, delineando già taluni criteri direttivi.

Lo Studio resta naturalmente a disposizione per fornire assistenza e ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

(Avv. Nellina Pitto)                                                                    (Avv. Emma Vannelli)

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