IL DECRETO LEGISLATIVO NR. 231/01 E LA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La partecipazione ad un recente webinar ci induce a tornare su di un argomento già oggetto di nostre precedenti circolari.

È noto che il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 2008 e le successive modifiche ed integrazioni hanno delineato un’organizzazione aziendale tesa a rendere efficace ed efficiente la sorveglianza e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali in azienda.

D’altronde la crescente sensibilità dell’opinione pubblica in materia, ha indotto il Legislatore ad inasprire le conseguenze per il datore di lavoro nel caso nel caso di infortuni nel luogo di lavoro. A titolo di esempio: la L. 215/21 ha previsto, nei casi di accertato mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale, gli art. 589 e 590 c.p. prevedono, in caso di decesso del lavoratore o lesioni gravi, pene maggiorate nel caso in cui tali eventi si siano verificati per il mancato rispetto di norme antinfortunistiche.

In questo quadro si inserisce anche la L. nr. 231/2001 che, per la prima volta, ha introdotto nel nostro Ordinamento la responsabilità della società-ente esercente l’azienda, nel caso in cui si possa configurare un suo interesse in forza del quale il dirigente o comunque il soggetto penalmente responsabile di un reato lo abbia commesso.

La platea di reati per i quali la legge in commento prevede sanzioni economiche e/o gestionali è molto vasta. La sanzione viene applicata ove si dimostri l’interesse della società-ente e sia accertata la mancanza di un modello organizzativo di cui la società si sarebbe dovuta dotare, oppure se tale modello, pur se esistente, sia inefficace o inefficiente.

L’ammontare delle sanzioni ed il tipo vengono determinati dal Giudice in rapporto alla gravità del fatto e non alle dimensioni della società-ente. Ciò significa che anche una piccola impresa può essere oggetto delle sanzioni previste dalla legge.

Più sopra scrivevamo che non solo l’impresa deve dotarsi del modello organizzativo previsto e tipizzato dalla legge, ma all’occorrenza dovrà essere dimostrato che detto modello e le relative procedure è efficace ed efficiente. In parole più semplici, se dovete dotarvi di un modello organizzativo costituito da una montagna di carta che, però, resta sulla carta, fatene a meno: avrete risparmiato i denari necessari a creare uno strumento inutile.

Cerchiamo brevemente di spiegare meglio: un’azienda che operi solo sul mercato e non ha rapporti con enti pubblici, non partecipando a bandi o gare di appalto, è inutile che adotti un modello organizzativo che crei procedure per prevenire la commissione dei reati tipici del settore pubblico come corruzione o peculato. Tutte le imprese, invece, dovranno contemplare nel proprio modello organizzativo procedure atte a prevenire la commissione di reati connessi con la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Anche in presenza di un modello organizzativo efficiente, si è esposti al giudizio di efficacia, a questo proposito vi segnaliamo la possibilità di certificare detto modello a norma della ISO45001.

L’art. 30 co. 5 del Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, infatti, prevede che i modelli organizzativi conformi alla sopra citata ISO45001: «…si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo…». È, inoltre, opportuno che detta certificazione sia rilasciata da una società accreditata da ACCREDIA che è l’organismo di accreditamento abilitato in Italia e partecipato dallo Stato attraversi vari Ministeri. Fra l’altro, ove la certificazione sia rilasciata da una società accreditata dal detto Ente, la stessa verrà inserita nella visura camerale.

Infine, lo Studio non opera nel diretto approntamento dei ripetuti modelli organizzativi e, tuttavia, viene spesso coinvolto ed opera per individuare quali siano i cosiddetti «reati presupposti» e cioè quali siano i reati che l’impresa deve prevenire. Tale attività, infatti, è quella che determina l’efficienza del modello organizzativo adottato.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Giampiero Pino)                                              (Avv. Eleonora Lepri)

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